Art. 155 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante
Articolo abrogato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.
Abrogato dal 3 febbraio 2002
Articolo abrogato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.
Abrogato dal 3 febbraio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002. 41 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal numero 2° dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facolta', se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art155 · fonte del testo
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