Art. 183 (Codice penale militare di guerra) — Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra
Articolo abrogato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.
Abrogato dal 3 febbraio 2002
Articolo abrogato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.
Abrogato dal 3 febbraio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1943 al 3 febbraio 2002. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in fiagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art183 · fonte del testo
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