Art. 145 (Codice penale militare di guerra) — Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico

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[1]Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare:

[2]1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;

[3]2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

[4]Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art145 · fonte del testo

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