Art. 147 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione reiterata

[1]La pena stabilita dall'articolo precedente e' aumentata da un terzo alla meta' per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione.

[2]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione. 6a 38a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

6a

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si e' presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza e' stata collocata in congedo". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1959 al 25 ottobre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 ottobre 1994, n. 589

    La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art147 · fonte del testo

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