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[1](Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato).

[2]Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[3]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art85 · fonte del testo

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