Art. 83 — Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato

[1]Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso in territorio estero, la pena e' della reclusione militare da tre a dodici anni.

[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 531/2000

    Questione infondata
    23 novembre 2000

    Fermo restando il dovere dei giudicanti di verificare la riconducibilità della condotta al modello legale e la sua concreta offensività, considerato che l'incriminazione di vilipendio non si estende alle espressioni di critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto all'entità oggetto di protezione, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione «al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze» (sentenza n. 20 del 1974), si riduce ad una critica di significato essenzialmente politico-legislativo la censura mossa, evocando come unico parametro l'art. 3 della Costituzione, per contestare l'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio del vilipendio alla bandiera nazionale, che prevede la pena della reclusione militare da tre a sette anni, in relazione a quello previsto per l'analogo reato comune (art. 292 cod. pen.) e per altre fattispecie incriminatrici dello stesso tipo (il vilipendio alla nazione, ex art. 82 cod. pen. mil. pace). Infatti, i tertia comparationis indicati dal remittente (senza argomentare circa l'esistenza di eventuali giustificazioni di tale diversità) sono tra di loro eterogenei (per la varietà dei livelli meno elevati o di aggravamento della pena anche maggiori rispetto al reato considerato) e perfino contraddittori, quando non si riducano a profili quantitativi difficilmente traducibili in dimostrazione di assoluta irragionevolezza del divario medesimo; l'eventuale annullamento dell'art. 83 cod. pen. mil. di pace, che desse luogo alla applicazione del reato comune (art. 292 cod. pen.), produrrebbe un nuovo paradossale squilibrio, risultando il vilipendio alla bandiera punito più gravemente per i militari in congedo (art. 292-bis) che per quelli in servizio. Pertanto non é fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace. - Sui problemi di confine tra vilipendio e libertà di espressione, anche le sentenze nn. 263/2000 e 199/1972. A.G.

    Art. 83 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art83 · fonte del testo

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