Art. 7 — Militari in congedo non considerati in servizio alle armi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai militari in congedo la legge penale militare si applica:

[2]1° quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare;

[3]2° negli altri casi espressamente preveduti dalla legge.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari