Art. 383 — Poteri del presidente o del giudice relatore delegato

[1]Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

[2]Puo' anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

[3]Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 902/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    Il potere attribuito dall'art. 383 cod. pen. mil. di pace al Presidente del Tribunale circa la decisione se, una volta ricevuta la richiesta del P.M., procedere a giudizio per decreto - che egli stesso emette - oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie, non lede il principio del giudice naturale in quanto trattasi di scelta consentita in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con riferimento a fattispecie astratte e non a posteriori, in relazione a regiudicanda già insorta. Peraltro, poiché la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo - fra i quali non può essere trascurato quello concernente la speditezza della Giustizia - non viola il predetto principio neanche la circostanza che, nella specie, la scelta sia posta tra giudice monocratico e giudice collegiale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 383 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - V. S. n. 139/1971.

    Art. 382 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost. · Art. 383 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art383 · fonte del testo

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