Art. 347 — Notificazione della sentenza del giudice istruttore
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 20 agosto 1947, n. 1103.
Abrogato dal 6 novembre 1947
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 20 agosto 1947, n. 1103.
Abrogato dal 6 novembre 1947
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947. 97 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La sentenza, con la quale il giudice istruttore ordina il rinvio a giudizio dell'imputato, o dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, e' notificata, a pena di nullita', dal cancelliere all'imputato detenuto.
tolto: Se l'imputato non e' detenuto, la sentenza gli e' notificata, a pena di nullita', nei modi stabiliti dall'articolo 298.
tolto: La notificazione e' eseguita immediatamente dopo il deposito dell'originale in cancelleria, se l'imputato e' detenuto, ed entro tre giorni, se l'imputato non e' detenuto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art347 · fonte del testo
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