Art. 318 — Esecuzione dei mandati

[1]I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne e' consegnata copia all'imputato stesso.

[2]Il mandato di comparizione e' notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

[3]Se l'imputato non e' un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura e' regolata dal codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art318 · fonte del testo

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