Art. 308 — Arresto in flagranza

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[1]Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena piu' grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.

[2]Dell'arresto e' compilato processo verbale. L'arrestato e' posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto e' custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, e' tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 23 novembre 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 503/1989

    Ha colpito questo articolo
    15 novembre 1989

    La "eccezionalità" dei casi in cui la legge può prescrivere l'arresto da parte dell'autorità di polizia (art. 13, comma terzo, Cost.) comporta che alla riserva di giurisdizione posta nel precedente comma del medesimo articolo non possono apportarsi deroghe aventi una sfera di applicabilità così ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta. Pertanto, l'art. 308, comma primo, cod.pen.mil.pace - il quale impone l'arresto di polizia in flagranza di qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva (riferendosi così a tutti i reati previsti nel medesimo codice) - è costituzionalmente illegittimo, per difetto del requisito dell'eccezionalità, di cui all'art. 13,comma terzo, Cost. (restando così assorbite le ulteriori censure prospettate dal giudice rimettente). In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità del suddetto articolo, a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario (artt. 380 e 381 del cod.proc.pen. 1988), in forza del richiamo contenuto nell'art. 261, prima parte, cod.pen.mil.pace. - v. anche S.nn. 3/1972, 173/1971, 79/1982, 126/1972, 64/1977, 74/1975; nonché (circa l'irrazionalità di norme restrittive della libertà personale per violazioni non punibili con pena detentiva) S.nn. 215/1983, 39/1970.

    Art. 308 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art308 · fonte del testo

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