Art. 21 — Delitti comuni commessi da militari
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo asoppresso dalla l. 23 marzo 1956, n. 167.
Abrogato dal 4 aprile 1956
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo asoppresso dalla l. 23 marzo 1956, n. 167.
Abrogato dal 4 aprile 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. 35 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per i delitti indicati nell'articolo 264, commessi da militari, ancorche' fuori del territorio dello Stato, si applicano le disposizioni della legge penale comune. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata fino a un sesto.aggiunto: ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art21 · fonte del testo
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