Art. 5 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità
Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.
Abrogato dal 21 marzo 2003
Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.
Abrogato dal 21 marzo 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 21 marzo 2003. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessita' lo richiedano, puo', con decreto Reale, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato, o in una o piu' parti di esso.
tolto: Nel caso preveduto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale e' disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, e' equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa, al territorio in stato di guerra.
tolto: La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, e' disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art5 · fonte del testo
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