Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 180, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale. Nel corso del giudizio di costituzionalità è infatti sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale, negli artt. 3 e 9, stabilisce che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, e che gli stessi possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione; inoltre, l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40, cod. pen. mil. pace, ed il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai fini della medesima legge, esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.
Art. 180 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.