Art. 180 — Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 9 maggio 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 9 maggio 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 126/1985

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1985

    Pur non essendovi dubbio che anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. e che la garanzia costituzionale si estenda in linea di principio ad ogni modalità di esercizio di detta libertà, è però innegabile che tali modalità possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, subordinatamente alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Peraltro, nel limite posto dall'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace, il quale - nel prevedere come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo - punisce in modo indiscriminato e generico ogni istanza o rimostranza rivolta in forma collettiva all'autorità militare (anche se attuata tramite comportamento, come l'astensione dal rancio), non ricorre ne' l'una ne' l'altra condizione, giacché esso da un lato finisce con il criminalizzare la forma collettiva di manifestazione come tale e dall'altro la limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo che si è venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo militare, vanno enucleate dalla fattispecie del reclamo collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto (quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 di detto codice), le manifestazioni di dissenso le quali, soprattutto per le modalità o le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari; cosicché la norma impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei confronti delle autorità militari, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale, senza che ciò trovi giustificazione nella necessità di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente, e questo comporta un limite penalmente sancito alla libertà di manifestazione del pensiero di così ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale. Ne' può ritenersi che detto limite trovi giustificazione nella protezione di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate, tenuto conto che questo a norma dell'art. 52 Cost. deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21 e 52, comma terzo, Cost. (restando assorbiti i profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli altri parametri invocati) - l'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace. - S nn. 120/1957; 87/1966; 65/1970; 16/1973 e 71/1978.

    Art. 180 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 186/1987

    Questione inammissibile
    22 maggio 1987

    Per costante giurisprudenza va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, se l'ordinanza, che ne rimette l'esame alla Corte, sia del tutto priva di motivazione, limitandosi ad una apodittica affermazione in punto di rilevanza e non fornisca notizia circa il fatto addebitato agli imputati nel processo a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 52 Cost., dell'art. 180, secondo comma, cod.pen.mil.pace, che punisce, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di domande, esposti o reclami da parte di quattro o piu` militari mediante pubblica manifestazione).

    Art. 180 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 52 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 25/1982

    Altra decisione
    4 febbraio 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 180, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale. Nel corso del giudizio di costituzionalità è infatti sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale, negli artt. 3 e 9, stabilisce che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, e che gli stessi possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione; inoltre, l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40, cod. pen. mil. pace, ed il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai fini della medesima legge, esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.

    Art. 180 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art180 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari