Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/09/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice

penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre

1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma nel procedimento penale a carico di Brunelli

Vincenzo, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma, in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a

giudizio per il reato di allontanamento illecito previsto dall'art.

147, primo comma, del codice penale militare di pace, solleva, con

ordinanza del 19 ottobre 1994, questione di legittimità

costituzionale del citato art. 147, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, "nella parte in cui punisce l'assenza dal servizio, per

un giorno, non ripetuta".

Osserva il giudice a quo che la norma sanziona, sia nella

fattispecie di cui al primo comma (allontanamento non autorizzato dal

servizio, che ricomprende secondo la giurisprudenza anche il mancato

rientro dalla libera uscita), sia in quella di cui al secondo comma

(ritardata presentazione al servizio), le assenze dal servizio che

raggiungano la durata di almeno un giorno (e che non superino i

quattro, scattando altrimenti la fattispecie della diserzione).

L'incriminazione penale di una assenza rientrante nei limiti detti

è sospettata di incostituzionalità, in riferimento al parametro

dell'eguaglianza, nel raffronto con quanto dispone il regolamento di

disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; adottato ex art.

5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), che, al punto

31) dell'allegato C, stabilisce che può essere applicata la sanzione

disciplinare della consegna di rigore - la quale consiste nella

permanenza fino a quindici giorni in apposito spazio dell'ambiente

militare - nei confronti del militare che incorra nel "ritardo

ingiustificato e ripetuto superiore alle otto ore nel rientro dalla

libera uscita, dalla licenza o dal permesso".

Ritiene il giudice a quo che la presenza del requisito della

ripetizione nell'ambito della condotta sanzionabile in via

disciplinare, e l'assenza invece di analogo requisito di abitualità

nell'ambito della fattispecie penale denunziata, determini una

irragionevole "rottura nella gradualità del trattamento

sanzionatorio fra condotte di assenza dal servizio di diversa

gravità". Da un lato - osserva il rimettente - un ritardo che, anche

per poco tempo, non raggiunga la durata minima di un giorno e dunque

non configuri il reato di allontanamento illecito non può essere

sanzionato con la consegna di rigore ove non sia ripetuto: dunque per

comportamenti immediatamente contigui quanto a gravità si passerebbe

direttamente da una sanzione disciplinare di minore gravità della

consegna di rigore alla sanzione penale.

Dall'altro, la ripetizione, anche per una serie indefinita di

volte, di ritardi inferiori a un giorno ma prossimi a quelli di

rilievo penale, verrebbe comunque ad essere punita una sola volta con

la sanzione disciplinare della consegna di rigore, pur rappresentando

una condotta "complessivamente" più grave di quella di un ritardo

isolato di almeno un giorno, penalmente rilevante.

Unica soluzione per ovviare a simili inconvenienti è, ad avviso

del rimettente, quella di introdurre anche per la previsione penale

denunciata un requisito di abitualità analogo a quello stabilito in

ambito disciplinare, onde temperare il rigore della disciplina

punitiva, immutata dal 1941 ed ispirata a valori diversi da quelli

recati dalla legge sulla disciplina militare del 1978.

Si osserva inoltre nell'ordinanza di rinvio che l'intervento

richiesto alla Corte costituzionale risulterebbe in armonia con

recenti proposte di modifica legislativa e segnatamente con uno

schema di legge-delega per la riforma della legislazione penale

militare di pace apprestato da apposita commissione ministeriale. In

detto elaborato si sottolinea la scarsa o nulla offensività di

condotte occasionali di assenza dal reparto per breve tempo, e al

contempo si rimarca l'esigenza di prevenire assenze ripetute, per le

quali la sanzione disciplinare appare un deterrente non sufficiente,

attraverso la prefigurazione "di un reato abituale". Lo strumento

ipotizzato de iure condendo coinciderebbe dunque con il tipo di

addizione richiesta alla Corte costituzionale.

Non incide da ultimo, ai fini della sollevata questione, il

requisito di procedibilità della richiesta del comandante di corpo (

ex art. 260 c.p.m.p.), giacché nessun criterio è fornito ai

comandanti nell'esercizio di tale potere - non quello della

"reiterazione" o abitualità della condotta - e comunque perché nel

caso di specie la richiesta risulta proposta.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, allegando la sostanziale identità della questione con

altra sollevata sulla stessa norma, e già dichiarata manifestamente

infondata (ordinanza n. 448 del 1992), conclude per analoga

declaratoria. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art.

147 del codice penale militare di pace, che punisce come reato di

allontanamento illecito l'assenza dal servizio militare superiore ad

un giorno (ed inferiore a cinque giorni a partire dai quali

l'infrazione è punita come reato di diserzione). Si profila

nell'ordinanza di rinvio il contrasto con l'art. 3 della Costituzione

per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio che configura come

reato una assenza occasionale ed anche non ripetuta, nel raffronto

con quanto stabilito in ambito disciplinare dal regolamento approvato

con d.P.R. n. 545 del 1986, il quale prevede per l'applicazione della

consegna di rigore il requisito della ripetizione del ritardo

ingiustificato e superiore alle otto ore, nel rientro dalla libera

uscita o dal permesso.

Si propone nell'ordinanza di rinvio che, per riportare a

ragionevolezza il sistema complessivo, si debba introdurre, in sede

di giudizio di costituzionalità, nell'ambito della fattispecie

prevista come reato dalla norma impugnata, il requisito della

abitualità analogo a quello previsto per la fattispecie, sanzionata

come illecito disciplinare, del ritardo ingiustificato superiore alle

otto ore.

2. - La questione non è fondata.

A parte il considerare che la soluzione proposta nell'ordinanza di

rinvio suppone un intervento di natura legislativa, implicando

valutazioni e scelte discrezionali non consentite in sede di giudizio

di costituzionalità, sta di fatto che l'ordinanza di rinvio pone tra

loro a raffronto situazioni non omogenee che il legislatore

assoggetta a regimi sanzionatori diversi, rispettivamente di natura

disciplinare in un caso e di natura penale in un altro. Tale

diversità di regime non fa apparire irragionevole la configurazione

delle rispettive fattispecie in modo diverso ed impedisce perciò di

poter operare, in sede di giudizio di costituzionalità, la

trasposizione di un elemento della fattispecie indicata come tertium

comparationis ed assoggettata a sanzione disciplinare, alla

fattispecie penalmente sanzionata dalla norma denunciata. Non senza

rilevare, in ogni caso, che il profilo di censura relativo

all'asserita mancanza di gradualità nel passaggio dall'illecito

disciplinare a quello penale quanto alle condotte di assenza dal

servizio non tiene conto della possibilità, stabilita dall'art. 65,

settimo comma, lettera a) del già citato d.P.R. n. 545 del 1986, di

sanzionare con la consegna di rigore fatti di rilievo penale ma per i

quali il comandante di corpo non abbia formulato la richiesta di

procedimento; un potere questo che, se oculatamente esercitato, è

idoneo ad attenuare il lamentato "salto" dalle punizioni disciplinari

più lievi della consegna di rigore alle pene militari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 147 del codice penale militare di pace, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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