Art. 733-bis c.p. — Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 2011 al 1 luglio 2025. Leggi il testo vigente →

((Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.)) 231

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

231

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

Testo in vigore dal 16 agosto 2011 al 1 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art733bis · fonte del testo

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