Art. 4 — Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette

Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: «3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi puo' essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile e' obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno».

Testo vigente dal 22 marzo 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22~art4 · fonte del testo

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