Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 29/2022

    Questione inammissibile
    1 febbraio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost. - dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui punisce l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire ai minori l'istruzione elementare e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore. Il rimettente nulla argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che aveva esteso la previsione sanzionatoria all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore e manca di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. Il giudice a quo sollecita, inoltre, un intervento additivo in malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione di una previsione incriminatrice, al quale osta il principio di riserva di legge posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., il quale nel caso di specie non subisce eccezioni, poiché la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. ( Precedenti: S. 154/2021 - mass. 44063; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 219/2020 - mass. 42827 ).

    Art. 731 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 34 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/2020

    Questione inammissibile
    20 ottobre 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost., dal Giudice di pace di Taranto - dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione elementare» e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla «scuola media inferiore di 1° grado» ed ai «primi due anni dell'istruzione secondaria superiore». Il rimettente non argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che - limitatamente all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore - aveva esteso l'applicazione della previsione incriminatrice e riassume assai succintamente gli elementi della fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. La richiesta, inoltre, di estendere l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice, richiede un intervento additivo in malam partem al quale osta il principio di riserva di legge in materia penale posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., principio che nella specie non subisce eccezioni, poiché la lamentata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem è ammissibile nelle specifiche ipotesi dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o di comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora di violazione di obblighi di matrice sovranazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018 ).

    Art. 731 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 34 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 settembre 2023. 30 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art731 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari