Art. 733 c.p. — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

[1]Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

[2]Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 giugno 1956, n. 586

20

La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale".

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 luglio 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 giugno 1956, n. 586

    La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art733 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari