Art. 717 c.p. — Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermita' psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a se' o agli altri, omette di darne avviso all'Autorita' e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

[2]La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art717 · fonte del testo

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