Art. 682 c.p. — Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato
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Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 ottobre 2013
