Art. 671 c.p. — Impiego di minori nell'accattonaggio

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[1]Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

[2]Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della ((potesta' dei genitori)) o dall'ufficio di tutore.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 8 agosto 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 408/1997

    Questione infondata
    17 dicembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, primo e secondo comma, cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio), nella parte in cui prevede in tre mesi d'arresto il minimo della pena, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Infatti, è evidente che non può proporsi come idoneo termine di paragone il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 726 cod. pen. (atti contrari alla pubblica decenza) ponendosi tale norma a salvaguardia di beni giuridici diversi da quelli protetti dalla censurata ipotesi di mendicita invasiva. red.: A. Agrò

    Art. 671 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della tolto: patria potesta' aggiunto: potesta' dei genitori o dall'ufficio di tutore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art671 · fonte del testo

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