Art. 669-bis c.p. — Esercizio molesto dell'accattonaggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018. Leggi il testo vigente →

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta', e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento)).

Testo in vigore dal 4 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art669bis · fonte del testo

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