Art. 660 c.p. — Molestia o disturbo alle persone

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Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 220/2018

    Questione inammissibile
    29 novembre 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660 cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Anche a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamato dal rimettente come termine di comparazione, l'intervento additivo richiesto risulta eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. ( Precedente citato: ordinanza n. 392 del 2008 ).

    Art. 660 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 152 c.p. · Art. 612-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 392/2008

    Questione inammissibile
    28 novembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice penale censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la procedibilità di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, anche nell'ipotesi in cui la molestia è rivolta non già ad un numero indeterminato di persone, ma a danno di un soggetto ben determinato. Infatti, il giudice a quo richiede un intervento additivo del tutto eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema, giacché l'ordinamento penale risulta improntato alla regola secondo la quale l'istituto della querela è proprio dei soli delitti, mentre per le contravvenzioni - tra cui rientra il reato in oggetto - si procede sempre d'ufficio.

    Art. 660 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 582 c.p. · Art. 594 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art660 · fonte del testo

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