Art. 639 c.p. — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/2025

    Questione inammissibile
    10 luglio 2025

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità e con il limite della non manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777, 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 62/2021 - mass. 43761).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 639 cod. pen., nella parte in cui prevede che il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose altrui sia punito con una sanzione penale – anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen., né abbia ad oggetto i beni di cui agli art. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. – anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice, di cui al testo previgente dell’art. 635, primo comma, cod. pen., trasformata in illecito civile dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 7 del 2016. La scelta normativa censurata dal giudice a quo risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa e intensificata illegalità, che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano – esigenza, quest’ultima, di natura collettiva, che è espressamente riconosciuta dall’ordinamento e che richiede una risposta sanzionatoria rigorosa. Seppure è vero che il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, toccando l’estetica del bene o la sua più superficiale consistenza, concerne un’offesa caratterizzata da effetti minori rispetto a quello di danneggiamento, in cui struttura e funzionalità vengono offese con effetti più incidenti sulla consistenza del bene attinto, il diverso trattamento riservato dal legislatore – nel mantenimento della rilevanza penale del “vecchio” danneggiamento aggravato e, invece, nell’espunzione dall’impianto codicistico della fattispecie base o semplice, con trasformazione in illecito civile, sanzionata pecuniariamente – trova riscontro nella dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante e nell’esigenza di tutelare l’interesse sotteso e i plurimi beni attinti mediante una più severa risposta sanzionatoria. In questo senso, le nuove figure di reato di cui al d.l. n. 48 del 2025, come conv., o, ancor prima, l’equiparazione del bene immobile altrui ai mezzi di trasporto pubblici o privati, operata dall’art. 3, comma 3, lett. b, della legge n. 94 del 2009, indicano che la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale. A fronte del vigente quadro normativo, pertanto, un intervento nel senso auspicato dal rimettente comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso alla Corte costituzionale, perché sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale). (Precedente: S. 259/2021 - mass. 44434).

    Art. 639 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 102/2018

    Questione inammissibile
    17 maggio 2018

    È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla quale si connette l'inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l'imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica - anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. - la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. L'assunto del rimettente - riguardo all'attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento - si rivela inesatto, in quanto, anche a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, esso continua a costituire illecito penale - punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata - non solo se commesso con violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati, tra i quali anche numerose categorie di immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. A fronte di ciò, il petitum del rimettente risulta incoerente, in quanto l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l'imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga non solo in assenza di violenza alla persona o minaccia, ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen., senza che, peraltro, tali circostanze emergano dall'ordinanza di rimessione.

    Art. 639 c.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art639 · fonte del testo

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