Art. 635-ter c.p. — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

[1](Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita').

[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[3]Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

[4]((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016. 15 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Se tolto: ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso aggiunto: con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art635ter · fonte del testo

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