Art. 586-bis c.p. — Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

[2]La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

[3]La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata:

  • a)se dal fatto deriva un danno per la salute;
  • b)se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;
  • c)se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

[4]Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

[5]Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

[6]Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

[7]Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.323

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

323

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 22 aprile 2022, n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 27/04/2022, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»".

Testo vigente dal 28 aprile 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 105/2022

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 2022

    La delega per il riordino o per il riassetto normativo - come, nel caso di specie, il trasferimento, all'interno del codice penale, della figura criminosa del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, in omaggio al principio della "riserva di codice" contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q ), della legge n. 103 del 2017,- concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, sicché va delimitato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 231/2021 - mass. 44276; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 61/2020 - mass. 41958; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 94/2014 - mass. 37869; S. 73/2014 - mass. 37833; S. 162/2012 - mass. 36437; S. 80/2012, S. 293/2010 - mass. 34955; S. 230/2010 - mass. 34783). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 586- bis , settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d , del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. terza penale, e dal Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, nel compiere l'operazione di "riassetto normativo" nel settore del doping, non realizza un'operazione di mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già esistenti - come richiesto dal criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 85, lett. q , della legge n. 103 del 2017 -, ma arricchisce la descrizione della fattispecie del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. In tal modo la fattispecie penale si è sensibilmente ridotta, alterando significativamente la sua struttura e deviando il baricentro del bene giuridico protetto, passato dalla salute, individuale e collettiva, delle persone alla correttezza delle competizioni agonistiche. Quanto agli effetti sui singoli imputati dei giudizi penali principali, le cui condotte sono precedenti all'entrata in vigore della disposizione costituzionalmente illegittima, competerà ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare dalla pronuncia di accoglimento, tenendo conto della costante giurisprudenza di questa Corte. Il principio di legalità, infine, comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte poste in essere tra il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore della disposizione censurata, e la data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza di questa Corte, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale).

    Art. 586-bis c.p. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2018 al 28 aprile 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 22 aprile 2022, n. 105 (in G.U. 1ª s.s. 27/04/2022, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art586bis · fonte del testo

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