Non e ammessa, l'attenuante specifica della causa d'onore per il delitto di alterazione di stato (art. 566). La Commissione parlamentare fece voti perchè questa attenuante, riconosciuta per l'infanticidio, venisse accolta anche per l'alterazione di stato, in conformità all'articolo 363 del codice del 1889, giacchè, nonostante l'applicabilità della attenuante comune preveduta nell'articolo 62, n. 1°, la pena rimarrebbe sempre eccessiva. Non ritenni di dover seguire questo consiglio. Considerai, in primo luogo, che si tratta di un fatto assai grave, in quanto l'alterazione dello stato si ottiene mediante il falso, così che vi sono due distinte lesioni giuridiche. In secondo luogo, nel caso presente, non si può riconoscere nel colpevole quello stato psicologico, che giustifica invece l'attenuante nell'infanticidio, perchè il fatto, di cui si tratta, non può commettersi che a una certa distanza dal parto, così da permettere la ripresa della forza degli ordinari motivi inibitori, tanto più che il fatto medesimo non viene commesso, almeno nella grandissima maggioranza dei casi, dalla puerpera.
Relazione al Codice penale (1930), n. 184