Art. 534 c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958
