Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1982 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

nn. 5 e 8, e 4, nn. 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75

(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro

lo sfruttamento della prostituzione altrui), in relazione all'art. 1

della legge 8 marzo 1975, n. 39, e dell'art. 523 del Codice penale,

promossi con ordinanze 8 e 20 giugno del Tribunale di Agrigento, 21

dicembre e 23 novembre 1978 del Tribunale di Caltanissetta, 25 ottobre

1979 del Tribunale di Torino, 24 aprile 1980 del Tribunale di Marsala,

7 aprile 1981 del Tribunale di Busto Arsizio e 13 agosto 1981 del

Tribunale di Brindisi, iscritte rispettivamente ai nn. 364 e 365 del

registro ordinanze 1977, 80 del registro ordinanze 1978, 206 del

registro ordinanze 1979, 4 e 688 del registro ordinanze 1980 e 417 e

750 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 265 dell'anno 1977, 105 dell'anno 1978, 119

dell'anno 1979, 71 e 332 dell'anno 1980, 248 dell'anno 1981 e 75

dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze, datate rispettivamente 21 dicembre 1977 (n.

80 del reg. ord. 1978) e 23 novembre 1978 (n. 206 del reg. ord. 1979),

il tribunale di Caltanissetta sollevava in via incidentale identica

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della

legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della

prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui), nella parte in cui detta norma prevede il raddoppio della pena

per le ipotesi delittuose previste dall'art. 3 della stessa legge, nel

caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona minore degli anni

ventuno, ma maggiore degli anni diciotto; ad avviso del collegio a quo

l'avvenuto abbassamento della maggiore età a diciotto anni (art. 1

della legge 8 marzo 1975, n. 39) determina un contrasto tra la norma

della cui legittimità costituzionale si dubita e quella contenuta

nell'art. 3, n. 5, che punisce l'induzione alla prostituzione della

donna di maggiore età.

Da tale contrasto normativo risulterebbero violati gli artt. 3 e

25, secondo comma, della Costituzione; vi sarebbe infatti, una

disparità di trattamento tra gli imputati del reato de quo ed una

indiretta violazione del principio di legalità, in quanto la

maggiorazione della pena rimarrebbe riferita ad una dimensione

temporale, non più configurabile come minore età.

La rilevanza delle questioni sollevate veniva ampiamente motivata

in entrambi i giudizi.

Le ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate; spiegava

intervento il Presidente del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato.

Nell'atto di intervento si riconosceva che era dato riscontrare un

difetto di coordinamento fra l'art. 4, n. 2 e l'art. 3, n. 5, della

legge in esame; peraltro tale difficoltà potrebbe essere superata in

forza di una "corretta ermeneutica", secondo la quale la locuzione

"minore degli anni ventuno" dovrebbe essere intesa come minore età; in

tal caso la proposta questione sarebbe superata sul piano

interpretativo.

Per contro, sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe non comprensibile

l'iter logico seguito dal tribunale nel dedurre la possibile violazione

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

2. - Con tre ordinanze, rispettivamente in data 24 aprile 1980 (n.

688 del reg. ord. 1980) del tribunale di Marsala, 7 aprile 1981 (n. 417

del reg. ord. 1981) del tribunale di Busto Arsizio, e 13 agosto 1981

(n. 750 del reg. ord. 1981) del tribunale di Brindisi, la questione

sopra riassunta veniva prospettata con riferimento al solo art. 3 della

Costituzione, sul presupposto che reati di diversa gravità siano

assoggettati al medesimo regime sanzionatorio; i giudici a quibus

argomentavano nel senso che la norma di cui all'art. 4, n. 2, si

riferirebbe, oltre che a persone che trovansi in stato di inferiorità

o minorazione psichica, a persone maggiorenni (perciò di età

superiore a diciotto anni) e perciò pienamente capaci, con la

conseguenza che i responsabili di reati di ben diversa gravità

sarebbero soggetti alla medesima sanzione.

Devesi osservare che nelle tre ordinanze v'è esplicito accenno

alla rilevanza, peraltro limitato alla mera affermazione di questa,

senza riferimento ai fatti processuali; dai fascicoli emerge comunque

che la questione è stata sollevata in corso di causa, dai difensori o

dal P.M., con riferimento specifico alle imputazioni ascritte agli

imputati.

Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Con due ordinanze identiche, in data 8 e 20 giugno 1977 (nn.

364 e 365 del reg. ord. 1977), il tribunale di Agrigento ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 3 (sic) della

legge 20 febbraio 1958, n. 75, perché in contrasto con l'art. 3, n. 8,

(sic) della stessa legge, in relazione alla legge 8 marzo 1975, n. 39 e

ciò in ordine alla "età di anni ventuno come circostanza

aggravante". Nelle brevi ordinanze si dice che la detta questione è

rilevante ai fini del decidere, ma non si indica il parametro

costituzionale che sarebbe violato; si fa comunque riferimento alla

eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori degli

imputati nel corso del giudizio.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

rilevando l'erronea indicazione della norma impugnata (il n. 3

dell'art. 4), l'omessa indicazione del parametro costituzionale in

ipotesi violato e l'assoluta carenza di motivazione; chiedeva perciò

che la dedotta questione fosse dichiarata inammissibile.

4. - Con ordinanza in data 25 ottobre 1979 (n. 4 del reg. ord.

1980), il tribunale di Torino sollevava in via incidentale due

questioni di legittimità costituzionale riferite la prima alla

normativa testé esaminata e la seconda all'art. 523 c.p.

Articolatamente, il collegio a quo esamina le possibilità

interpretative che pone il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della

legge n. 75 del 1958; e, anche sulla base delle pronunce emanate in

merito dalla Corte di cassazione, perviene alla conclusione che non

può sussistere dubbio circa il reato previsto dal n. 5 dell'art. 3

della legge citata; infatti, detta norma parla di induzione alla

prostituzione di donna di età maggiore. Tanto premesso, non sarebbe

neppure ipotizzabile la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al n.

2 dell'art. 4 (se il fatto è commesso in danno di persona minore degli

anni ventuno) in relazione alla detta fattispecie, atteso che con

l'abbassamento della maggiore età a diciotto anni, l'ipotesi semplice,

quale deve essere letta alla luce della legge n. 39 del 1975, coincide

con la previsione di cui al n. 2 dell'art. 4.

Questa essendo la retta interpretazione del combinato disposto

degli artt. 3, n. 5 e 4, n. 2, della legge in questione, ne

conseguirebbe una irrazionale disparità di trattamento sul piano

sanzionatorio fra il reato di induzione alla prostituzione e quello di

favoreggiamento risultando, nei confronti di donna di età compresa fra

i diciotto e i ventuno anni, assai più gravemente punito il reato di

favoreggiamento, ontologicamente meno grave rispetto a quello di

induzione alla prostituzione, con conseguente violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Con riferimento invece al reato di cui all'art. 523 c.p., il

tribunale di Torino osserva che il primo comma della norma in questione

punisce tra l'altro il ratto a fine di libidine di un minore: ciò,

alla stregua della più volte ricordata legge n. 39 del 1975, dovrebbe

significare in danno di persona che non abbia ancora compiuto gli anni

diciotto.

Ma il capoverso della stessa norma prevede un aumento di pena ove

il fatto sia commesso in danno di soggetto che non abbia ancora

compiuto i diciotto anni; vi sarebbe perciò una sovrapposizione del

reato base con l'ipotesi aggravata. Interpretativamente, secondo il

tribunale, potrebbe giungersi a ritenere implicitamente abrogato il

capoverso della norma, in quanto non è razionale irrogare un aumento

di pena ove la condotta sia divenuta identica a quella prevista per il

reato non circostanziato.

Ma dovendo attenersi alla contraria interpretazione della

Cassazione, il tribunale osserva che ne deriva la irrazionale

conseguenza di prevedere un rigore sanzionatorio più grave per il

reato in danno di persona compresa tra i diciotto e i ventuno anni di

età, mentre in tutte le ipotesi dei reati contro la libertà sessuale

non esiste, nel codice penale, una differenziazione di pena legata

all'essere il soggetto passivo di età compresa tra i diciotto e i

ventuno anni.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata il giudice a quo

tace completamente: né nella motivazione, né nel dispositivo della

ordinanza è riscontrabile riferimento alcuno alla rilevanza. Considerato in diritto :

1. - Le otto ordinanze di cui in epigrafe sollevano, anche se sotto

profili non tutti identici, due questioni di legittimità

costituzionale relative rispettivamente agli artt. 3 e 4 della legge 20

febbraio 1958, n. 75 e all'art. 523 c.p., entrambe in relazione

all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

Le questioni, stante la loro connessione, possono essere decise con

unica sentenza.

2. - Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità della

questione sollevata con due ordinanze testualmente identiche dal

tribunale di Agrigento (nn. 364 e 365 del reg. ord. 1977). A parte

l'errata indicazione delle norme di legge chiamate in causa (art. 4, n.

3 e art. 3, n. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 - in luogo di art.

4, n. 2 e art. 3, n. 5), le ordinanze non contengono alcun cenno dei

fatti di causa né alcuna indicazione delle norme costituzionali che si

assumono violate. La questione è quindi inammissibile (art. 23 della

legge il marzo 1953, n. 87).

3. - Va pure dichiarata la inammissibilità delle due questioni

sollevate dal tribunale di Torino con l'ordinanza 25 ottobre 1979 (n. 4

del reg. ord. 1980), l'una relativa agli artt. 3, nn. 5 e 8 e 4, n. 2

della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'altra relativa all'art. 523 c.p.

L'ordinanza di rimessione, infatti, si diffonde a spiegare le

ragioni della ritenuta illegittimità costituzionale delle norme

impugnate, ma né nell'ampia motivazione, né nel dispositivo contiene

affermazione alcuna della rilevanza delle questioni nel giudizio cui

l'ordinanza si riferisce. Pertanto le questioni, sempre a norma

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono inammissibili.

4. - Il tribunale di Caltanissetta, con due ordinanze di eguale

contenuto nella motivazione e identiche nel dispositivo (nn. 80 del

reg. ord. 1978 e 206 del reg. ord. 1979), dichiara non manifestamente

infondata e rilevante ai fini dei relativi giudizi la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio

1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5 della stessa legge e

all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, "nella parte in cui

prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate

nell'art. 3 della legge n. 75 del 1958 nel caso in cui il fatto sia

commesso ai danni di persona maggiore degli anni 18 ma minore degli

anni 21"; e ciò "per contrasto della norma citata con gli artt. 3 e

25, secondo comma, della Costituzione".

Il tribunale rileva che la legge n. 39 del 1975, portando il

compimento della maggiore età dal ventunesimo al diciottesimo anno, ha

operato nell'art. 3, n. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 dove

l'espressione "donna di età maggiore", che precedentemente alla legge

del 1975 significava donna che ha compiuto il ventunesimo anno, viene a

significare donna che ha compiuto il diciottesimo anno; non ha, invece,

operato nell'art. 4, n. 2 della stessa legge n. 75 del 1958, dove

l'espressione "persona minore degli anni ventuno" continua a valere

come persona che non ha compiuto il ventunesimo anno di età. Il

tribunale esclude, infatti, che diversamente il giudice possa

interpretare, dopo la legge del 1975, quanto è scritto nell'art. 4, n.

2 della legge del 1958.

Ne consegue, secondo il tribunale, una violazione del principio di

eguaglianza fra imputati che abbiano indotto alla prostituzione una

donna di età compresa tra i diciotto e ventuno anni (ai quali si

applica l'aggravante dell'art. 4, n. 2) e imputati che abbiano indotto

alla prostituzione una donna di età superiore ai ventuno anni (ai

quali si applica la pena base dell'art. 3), mentre in entrambi i casi

il soggetto passivo del reato, avendo superato il diciottesimo anno, è

maggiorenne.

E sarebbe pure indirettamente violato l'art. 25, secondo comma,

della Costituzione in quanto si avrebbe per l'imputato che ha indotto

alla prostituzione una donna di età superiore ai diciotto ma non ai

ventuno anni "una notevole maggiorazione di pena riferita ad una

dimensione temporale del soggetto passivo del reato (oltre il

diciottesimo anno di età) non più configurabile come minore età".

5. - La questione non è fondata.

L'Avvocatura dello Stato nel suo intervento ha concluso in questo

senso, in quanto "sembrerebbe conforme alle regole di una corretta

ermeneutica ritenere che il giudice debba interpretare detta formula

("minore degli anni 21") come equivalente a " minore età".

Senonché, né il giudice che ha sollevato la questione ha adottato

tale interpretazione contro la lettera del testo, né essa, in sua

vece, è consentita alla Corte, tanto più quando la giurisprudenza

della Cassazione è ferma nella interpretazione opposta, quella cioè

che la legge del 1975 non abbia modificato la previsione letterale

dell'art. 4, n. 2 della legge n. 75 del 1958.

Pertanto la questione va decisa, nel senso della non fondatezza,

partendo dalla interpretazione del giudice a quo.

Una volta riconosciuto infatti, come fa il giudice a quo, che la

legge n. 39 del 1975 non ha modificato l'art. 4, n. 2 della legge n. 75

del 1958, non si vede come possano essere messe a raffronto, ai fini di

verificare il rispetto del principio di eguaglianza, due situazioni che

non sono eguali: quella di chi ha indotto alla prostituzione una donna

di oltre ventuno anni e quella di chi ha indotto alla prostituzione una

donna di età inferiore ai ventuno anni, sebbene superiore ai diciotto

anni.

È vero che il nuovo testo dell'art. 2 del codice civile (stabilito

dalla legge n. 39 del 1975) fissa la maggiore età al compimento del

diciottesimo anno; ma ciò non importa l'impossibilità che la legge

penale espressamente attribuisca rilevanza, nell'ambito della maggiore

età, a distinzioni ulteriori (nella specie: al disotto o al disopra

dei ventuno anni), così come ne stabilisce nell'ambito della minore

età (confr. artt. 519, 522, 524 e 530 c.p.). Ciò è stato già

ritenuto dalla Corte (sentenza n. 90 del 1979).

La critica, che è stata rivolta al legislatore del 1975, di non

avere armonizzato l'art. 1 della legge n. 39 con le disposizioni del

codice penale, così come ha fatto rispetto a varie disposizioni del

codice civile, non può assurgere al livello di negazione della

costituzionalità delle norme penali rimaste immutate.

Le considerazioni sopra esposte valgono a confutare la censura di

incostituzionalità anche sotto il suo secondo profilo fondato

sull'art. 25 della Costituzione, giacché non ha alcun pregio riferirsi

ad una "dimensione temporale del reato non più configurabile come

minore età", una volta dimostrato che ben può la legge penale, fino a

diverso avviso del legislatore, mantenere rilevanza a distinzioni

nell'ambito della maggiore età.

6. - Le tre ordinanze dei tribunali di Marsala, Busto Arsizio e

Brindisi (nn. 688 del reg. ord. 1980 e 417 e 750 del reg. ord. 1981),

sempre partendo dalla constatazione che l'art. 4, n. 2 della legge n.

75 del 1958 è rimasto immutato dopo la legge n. 39 del 1975 che ha

portato la maggiore età a diciotto anni, e che in conseguenza

l'aggravante che il detto art. 4, n. 2 della legge n. 75 del 1958

prevede per i reati indicati nell'art. 3 della stessa legge si applica

quando il soggetto passivo del reato non ha raggiunto i ventuno anni

pur essendo maggiore di anni diciotto e avendo quindi acquistato la

capacità di agire, sospettano di illegittimità costituzionale per

violazione del principio di eguaglianza l'art. 4, n. 2 della legge n.

75 del 1958 in quanto esso parifica, ai fini della sanzione penale, il

reato commesso contro un maggiorenne che non ha compiuto i ventuno anni

con quello commesso ai danni di "persona in istato di infermità o

minorazione psichica, naturale o provocata".

7. - La questione non è fondata.

Come si è già ricordato esaminando la questione proposta dal

tribunale di Caltanissetta, il legislatore ben può ragionevolmente

stabilire soglie diverse dal compimento della maggiore età per

determinare la capacità psicofisica dei soggetti attivi o passivi di

determinati reati. Non è quindi privo di razionalità fino al punto da

ferire il principio di eguaglianza, che il legislatore continui a

considerare i minori degli anni ventuno più gravemente esposti, per il

loro grado di maturità psichica, a subire i reati indicati nell'art. 3

della legge n. 75 del 1958 e questi, pertanto, ed anche per le loro

conseguenze, più gravi e degni di sanzione aggravata al pari dei reati

a danno di persone in istato di infermità o minorazione psichica.

A parte il principio più volte enunciato dalla Corte, che la

valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica

legislativa e non può essere oggetto di sindacato di legittimità

tranne nei casi di disparità talmente rilevanti da apparire non

suscettibili di una qualsiasi giustificazione (sentenza n. 162 del

1981) - e nella specie si finirebbe proprio con il sindacare la

congruità della pena aggravata prevista dal legislatore in una

determinata ipotesi -' va riaffermato che discipline differenziate

rispetto a situazioni non arbitrariamente ritenute diverse (o eguali

per situazioni non arbitrariamente ritenute assimilabili) possono

essere stabilite discrezionalmente dal legislatore per fini conformi a

Costituzione: fini riscontrabili nella lotta alla prostituzione e al

suo sfruttamento.

Poiché nella situazione all'esame della Corte non si può rilevare

una palese irrazionalità dell'eguale trattamento delle due ipotesi

aggravate (soggetto passivo di età inferiore a ventuno anni o in

istato di infermità o minorazione psichica), la questione deve

dichiararsi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale "dell'art. 4, n. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75"

proposte dal tribunale di Agrigento con le ordinanze 8 e 20 giugno 1977

di cui in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, nn. 5 e 8, e 4,

n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 in relazione all'art. 1 della

legge 8 marzo 1975, n. 39; nonché dell'art. 523 c.p., proposte dal

tribunale di Torino in relazione all'art. 3 della Costituzione con

l'ordinanza 25 ottobre 1979 di cui in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione

all'art. 3, n. 5 della stessa legge e all'art. 1 della legge 8 marzo

1975, n. 39, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena

stabilita per le ipotesi contemplate dall'art. 3 della legge n. 75 del

1958 nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona maggiore

degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno, questione sollevata

dal tribunale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, con le ordinanze 21 dicembre 1977 e 23 novembre 1978 di

cui in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 in relazione

all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui prevede

il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi contemplate dall'art.

3 della legge n. 75 del 1958 nel caso in cui il fatto sia commesso ai

danni di persona maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni

ventuno, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai

tribunali di Marsala, Busto Arsizio e Brindisi con le ordinanze 24

aprile 1980, 7 aprile 1981, 13 agosto 1981 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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