Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1973 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e

secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19

novembre 1970 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a

carico di Borgiani Quinto, iscritta al n. 28 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del

24 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 19 novembre 1970, nel corso del processo penale a

carico di Borgiani Quinto, imputato di ratto per fine di libidine

commesso ai danni di una donna maggiore di età e coniugata, il

tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 523 del codice

penale.

Il tribunale ha ritenuto dubbia la costituzionalità di detta norma

in quanto delimita la fattispecie criminosa in riferimento alla minore

età soltanto per il caso che vittima ne sia persona di sesso maschile

e non una donna. Donde la conseguenza che, quando lo stesso fatto venga

commesso ai danni di un uomo maggiore di età, risulterebbe applicabile

la diversa disciplina del sequestro di persona (art. 605 c.p.), la

quale prevede una più grave sanzione e non consente la concessione

della circostanza attenuante speciale della spontanea desistenza

dell'autore dalla realizzazione, prima della condanna, del fine di

libidine qualificante l'azione criminosa.

Secondo il tribunale, quindi, la delineata discriminazione delle

fattispecie di ratto e di sequestro di persona, basata sulla diversità

di sesso del soggetto passivo, non risponderebbe a razionalità ed

uguaglianza. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza pronunziata nel corso di un giudizio penale a

carico di un uomo imputato del delitto di ratto a fine di libidine in

danno di donna maggiore di età e coniugata (art. 523, primo comma,

c.p., che prevede la reclusione da tre a cinque anni, con l'aumento di

pena di cui al secondo comma dello stesso articolo), il tribunale di

Camerino ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art.

3 Cost.), la questione di legittimità della norma nella parte in cui

non prevede, sottoponendola ad identico trattamento penalistico,

l'analoga sottrazione o ritenzione violenta o fraudolenta a fini di

libidine, di un uomo di età maggiore.

In quest'ultima fattispecie, per la sola diversità di sesso del

soggetto passivo, dovrebbe configurarsi il reato di sequestro di

persona, punito ai sensi dell'art. 605 c.p. con la reclusione da sei

mesi a otto anni, con l'ulteriore conseguenza, aggiunge il tribunale,

che alla fattispecie stessa non sarebbe neppure applicabile

l'attenuante speciale di cui all'art. 525 del codice penale.

La questione è manifestamente irrilevante.

Come già questa Corte ha avuto modo di osservare in occasione di

questione analogamente prospettata dal pretore di Ottaviano in

relazione ad una pretesa disparità di trattamento tra fattispecie

disciplinata dall'art. 522, primo comma, e quella prevista dall'art.

605 c.p., anche l'odierna questione non concerne la norma richiamata

nell'imputazione oggetto del giudizio (ossia quella di cui all'art.

523, primo e secondo comma), ma altra norma (art. 605) riguardante

fatto non identico a quello della cui cognizione è investito il

tribunale; norma della quale è indubbia la inapplicabilità ai fini

della decisione. E poiché l'asserita disuguaglianza di trattamento

risulterebbe pregiudizievole rispetto a soggetto diverso dall'imputato

nel processo a quo, la soluzione della questione non riveste il

carattere di necessaria pregiudizialità incidentale richiesto

dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto la questione

stessa va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Camerino, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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