Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duemilioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art23 · fonte del testo

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