Codice penale

Art. 491-bis c.p. — Documenti informatici

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Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato ((avente efficacia probatoria)), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).

Testo in vigore dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1994 al 5 aprile 2008. 24 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato aggiunto: avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. tolto: A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art491bis · fonte del testo

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