Art. 491-bis c.p. — Documenti informatici
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Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato ((avente efficacia probatoria)), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
Testo in vigore dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016
