Art. 483 c.p. — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 dicembre 1980 al 10 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi. 86

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

86

Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Testo in vigore dal 25 dicembre 1980 al 10 agosto 1982

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 433/2007

    Parametro
    14 dicembre 2007

    ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 126-bis c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada · Art. 180 c.d.s. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art483 · fonte del testo

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