Art. 470 c.p. — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953. Leggi il testo vigente →

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art470 · fonte del testo

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