Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati
[2](articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
[3]1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
