La Commissione parlamentare propose di includere tra le circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 456 il caso della spendita delle monete da parte del contraffattore. A me pare più opportuno e sistematicamente più corretto mantenere il criterio del codice del 1889, per il quale il fatto della spendita da parte del contraffattore non costituisce reato concorrente nè circostanza aggravante in relazione al delitto di falsificazione, analogamente a ciò che avviene, nella falsità in atto pubblico, rispetto all'uso del documento falsificato. Altrimenti si dovrebbero applicare pene esorbitanti. Un'altra considerazione, non di opportunità, ma di sistema, deve essere tenuta presente. La falsificazione non è mai fine a sè stessa, e però, quando essa è punita, non può separatamente punirsi anche l'uso della medesima per il fine per cui venne eseguita. Chi falsifica monete agisce evidentemente non per il piacere di falsificarle, ma per spenderle o per metterle altrimenti in circolazione. Dunque, sarebbe non solo eccessivo ma altresì illogico punire due volte il falsario per il medesimo fatto complessivo. Ho già avvertito altra volta che le circostanze aggravanti, per poter essere razionalmente ammesse, devono rappresentare un quid straordinario, lesivo d'un interesse più importante o diverso, rispetto all'attività normale propria di un determinato delitto. Se, pertanto, è nell'ordine normale delle cose che la falsificazione delle monete venga fatta per spendere le monete medesime, sarebbe improprio riconoscere una circostanza aggravante nel fatto che lo spenditore sia lo stesso falsario.
Relazione al Codice penale (1930), n. 158