Art. 453 c.p. — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 2001 al 27 luglio 2016. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

[2]1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

[3]2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

[4]3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

[5]4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 181

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

181

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Testo in vigore dal 27 settembre 2001 al 27 luglio 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione al delitto di falso nummario preveduto nell'articolo 453, la Commissione parlamentare raccolse il desiderio espresso da qualche Commissario, che cioè fossero elevate le pene, disponendo particolarmente che il valore ingente delle monete falsificate, anzichè costituire una circostanza aggravante a norma dell'articolo 61, n. 7°, fosse preveduto come elemento costitutivo del reato. E ciò allo scopo di impedire che sia eliminato l'aggravamento di pena, attraverso la ritenuta prevalenza di circostanze attenuanti concorrenti. Osservo che, nel caso in cui il valore rilevante delle monete falsificate abbia recato danno patrimoniale notevole, la pena può spaziare tra quattro e sedici anni; il che mi sembra sufficiente. La facoltà consentita al giudice, di considerare prevalenti le eventuali circostanze attenuanti concorrenti, così da stabilire un compenso tra aggravanti e attenuanti, è una normale conseguenza del sistema delle circostanze generali, che affida al magistrato la valutazione integrale e complessiva della gravità del reato e della personalità del reo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 157

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art453 · fonte del testo

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