Art. 428 c.p. — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

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[1]Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietari, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

[2]La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto e' commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 286/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    La garanzia costituzionale della difesa è riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorché si tratti di cosa altrui - non è consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ciò non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensì dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparità - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.

    Art. 428 c.p. · Art. 423 c.p. · Art. 449 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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