Codice penale

Art. 425 c.p. — Circostanze aggravanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:

[2]1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

[3]2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

[4]3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

[5]4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

[6]5° su boschi, selve o foreste.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art425 · fonte del testo

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