Art. 423-bis c.p. — Incendio boschivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 2021 al 11 agosto 2023. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque ((, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,)) cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[2]Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[3]Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno ((su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento)).

[4]Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

[5]((...)) le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

[6]Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 172

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 2000, n. 353

172

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Testo in vigore dal 9 novembre 2021 al 11 agosto 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 113/2024

    Parametro
    27 giugno 2024

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 423-bis c.p. · Art. 131-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2021 al 9 novembre 2021. 56 parole tolte, 29 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunqueaggiunto: , al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree tolto: protette aggiunto: o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.

tolto: Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni. Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,aggiunto: ... le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art423bis · fonte del testo

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