Codice penale

Art. 423-bis c.p. — Incendio boschivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2000 al 1 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[2]Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[3]Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

[4]Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2000 al 1 dicembre 2000

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 113/2024

    Parametro
    27 giugno 2024

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 423-bis c.p. · Art. 131-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art423bis · fonte del testo

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