Art. 411 c.p. — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
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[1]Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 maggio 2001
