Art. 411 c.p. — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 4 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 maggio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 152

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art411 · fonte del testo

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