Art. 2 — Modifiche all'articolo 411 del codice penale

All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;130~art2 · fonte del testo

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