Art. 4 c.nav. — Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. 43

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66

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Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 13 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66

    Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art4 · fonte del testo

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