Art. 362 c.p. — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1990. Leggi il testo vigente →

[1]L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire mille.

[2]Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art362 · fonte del testo

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