Art. 362 c.p. — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
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[1]L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire mille.
[2]Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1990
