Art. 338 c.p. — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1944 al 22 maggio 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita' costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo in vigore dal 10 novembre 1944 al 22 maggio 1970

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc., e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute «nell'articolo precedente». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito e tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto. Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, «ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate». Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome «che» (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: «qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc.».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 139

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art338 · fonte del testo

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