Art. 212 (Codice penale militare di guerra) — Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati

[1]E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o piu' prigionieri di guerra:

[2]1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;

[3]2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

[4]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art212 · fonte del testo

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