Art. 338 c.p. — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

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[1]Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita' costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. 6 48 56 96 125

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

48

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali: [...] b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale"; - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale"; - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Successivamente la Corte Costituzionale

56

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

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La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

Testo in vigore dal 13 maggio 1991 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 336 c.p. · Art. 337 c.p. · Art. 338 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc., e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute «nell'articolo precedente». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito e tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto. Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, «ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate». Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome «che» (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: «qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc.».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 139

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1982 al 13 maggio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art338 · fonte del testo

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