Art. 295 c.p. — Attentato contro i Capi di Stati esteri

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Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art295 · fonte del testo

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